Saldo IMU per l’anno d’imposta corrente

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025.

Data:

01 dicembre 2025

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Descrizione

Si informa che:

  • Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) deve essere effettuato il versamento dell’SALDO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del proprietario.


PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

Le principali agevolazione in materia di IMU:

  • imponibile è ridotta del 50%.

  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

  • abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

–  il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
–  il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

  • abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760 della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75%.

  • pensionati esteri [art. 1, comma 48 della legge n. 178 del 2020]. La riduzione dell'imposta per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l'Italia è pari al 50% (solo per il 2022 la riduzione era stata portata al 62,5% ai sensi dell’art. 1, comma 743 della legge 234/2021).
  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d) della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;

- su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).

  • immobili merce [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

  • immobili occupati abusivamente [art. 1, commi 81 e 82 della L. 197/2022 - legge di Bilancio 2023].  A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.


ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine di versamento è da intendersi prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI SALDO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) 0,86%
Terreni agricoli

Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Aree fabbricabili 0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) 0,66%


CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L428
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

COMUNE                    STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze    3912
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale    3913
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni    3914
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO                                              3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE   3930
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili   3916
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati   3918
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita   3939

 

CALCOLO TRAMITE IL PROGRAMMA MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO DELL'ENTE

 

I contribuenti hanno a disposizione due modalità per il calcolo IMU: possono utilizzare l’applicativo “CALCOLO IMU” oppure accedere al “NUOVO PORTALE DEL CONTRIBUENTE” entrambi disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comuneditrinita.it

https://trinita.comune-online.it/web/servizi-tributari/calcolatrice-imu-tasi

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L428


COME PAGARE

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato:

Per i contribuenti italiani:

  • mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali

Per i contribuenti stranieri o italiani residenti all’estero:

• Mediante Bonifico Bancario su C/C intestato a Comune di Trinità D’Agultu e Vignola
IBAN: IT37G0101587620000000012165 BIC: SARDIT31XXX

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel. 079/4126401 – 0796109917 -Mail: area.tributi@comuneditrinita.it

Allegati

A cura di

Ufficio Tributi

Via Sassari, 7, 07038 Trinità d'Agultu e Vignola SS, Italia

Telefono: 0794126401
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PEC: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it
Ufficio Tributi

Pagina aggiornata il 01/12/2025