Il 16 giugno 2025 scade il termine per il versamento dell’acconto dell’IMU.
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
L’acconto per l’anno 2025, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per il 2024 e di seguito riportate1:
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,5% |
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |
SI |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) |
0,1% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) |
0,86% |
Terreni agricoli |
Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
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Aree fabbricabili |
0,76% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
0,86% |
1. Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n.51 del 09.12.2024 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2025.
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
Abitazione locata o in comodato
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Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale:
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A/2 Abitazioni di tipo civile
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A/3 Abitazioni di tipo economico
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A/4 Abitazioni di tipo popolare
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A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
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A/7 Abitazioni in villini
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Con contratto registrato
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Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)
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Locatario/comodatario non titolare di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili
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Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale.
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Limitatamente ad un solo immobile.
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0,66% |
SOGGETTI PASSIVI
È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente. In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento. Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n.29 / E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L428
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE |
COD.TRIBUTO COMUNE |
COD.TRIBUTO STATO |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 |
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IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni |
3914 |
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IMU - imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – STATO (Aliquota fino a 7,6) |
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3925 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – COMUNE (Aliquota eccedente 7,6) |
3930 |
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IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili (QUOTA COMUNE) |
3916 |
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IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati (esclusi Immobili gruppo catastale D) |
3918 |
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CALCOLO TRAMITE IL PROGRAMMA MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO DELL’ ENTE
I contribuenti hanno a disposizione due modalità per il calcolo IMU: possono utilizzare l’applicativo “CALCOLO IMU” oppure accedere al “NUOVO PORTALE DEL CONTRIBUENTE” entrambi disponibili sul sito istituzionale del Comune: www.comuneditrinita.it
https://trinita.comune-online.it/web/servizi-tributari/calcolatrice-imu-tasi
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L428
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato:
Per i contribuenti italiani:
Per i contribuenti stranieri o italiani residenti all’estero
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel. 079/4126401 - Email: area.tributi@comuneditrinita.it
Oppure consultare il sito istituzionale www.comuneditrinita.it