AVVISO
Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno 2024. Il saldo, per tutte le fattispecie non escluse e/o esenti, è pari all’imposta dovuta per l’intero anno 2024 calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune (1), con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno.
Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.
Tipologia |
Aliquota/detrazione |
Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione che non ricorrono nelle classificazioni sottostanti
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0.86%
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Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
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Non ricorre fattispecie |
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art.2 del regolamento comunale)
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Assimilata ad abitazione principale
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Unità immobiliare concessa in comodato del soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale
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0.66
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Unità immobiliari nelle cat. A/2, A/3, A/4, A/7 tenute a disposizione (prive di residenti) e relative pertinenze categorie catastali C/2, C/6, C/7
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0.86 |
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul redditi delle società |
0.86 |
Immobili locati a canone concordato per i nuclei residenti
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0.76 |
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 |
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Aree Fabbricabili
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0,76 |
Terreni Agricoli non esenti
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Fabbricati ad uso rurale e strumentale
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0,1% |
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva |
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Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati |
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(1). Si veda la deliberazione di Consiglio comunale n.50 del 29/12/23 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2024.
SOGGETTI PASSIVI
È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Per il calcolo dei mesi dell’anno (nei quali si è protratto il possesso) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell’immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l’imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.
Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 / E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L428
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 E F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze
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3912 - |
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale |
3913 - |
IMU - imposta municipale propria relativa ai terreni |
3914 - |
IMU - imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – STATO (Aliquota fino a 7,6) |
- 3925 |
IMU – imposta municipale propria per gli immobili gruppo catastale D – COMUNE (Aliquota eccedente 7,6)
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3930 - |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)
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3916 - |
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati (esclusi Immobili gruppo catastale D)
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3918 - |
CALCOLO TRAMITE IL PROGRAMMA MESSO A DISPOSIZIONE SUL SITO DELL’ ENTE
I contribuenti possono utilizzare l’applicativo “calcolo IMU” disponibile sul sito istituzionale del comune:
https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=L428
COME PAGARE
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato:
Per i contribuenti italiani:
Per i contribuenti stranieri o italiani residenti all’estero
IBAN: IT37G0101587620000000012165 BIC: SARDIT31XXX
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
Tel. 079/4126401 - 0796109917
Mail: area.tributi@comuneditrinita.it
Oppure consultare il sito istituzionale: www.comuneditrinita.it
Il Responsabile del servizio
(D.ssa Franca Loredana Mela)