PREMESSO CHE
È stato riscontrato il frequente utilizzo improprio della segnaletica stradale e di altre strutture pubbliche per l’affissione di volantini, locandine, manifesti e cartelli pubblicitari relativi a manifestazioni, eventi e promozioni commerciali;
Tali comportamenti compromettono la visibilità e l’efficacia della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
La diffusione tramite volantini, opuscoli e materiale similare nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché sulle soglie dei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un ingente quantità di rifiuti con degrado dell’igiene e del decoro urbano;
- In molte occasioni, tale materiale pubblicitario viene altresì “recapitato” lasciandolo su gradini, maniglie delle porte, soglie delle finestre e degli usci;
- Spesso accade che viene trascinato da vento e pioggia andando ad occludere le caditoie stradali;
- Questo fenomeno crea un aggravio di spese per il servizio di spazzamento e pulizia delle strade.
CONSIDERATO
che l’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell’ambiente e del decoro urbano, nonché nella salvaguardia dell’igiene pubblica.
RITENUTO
Necessario regolamentare l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale.
VISTI
- Il D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i.;
- Il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- La Legge 689/1981 s.m.i.;
attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;
ORDINA
- è fatto categorico divieto a chiunque di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante distribuzione di volantini, opuscoli o materiale similare nelle seguenti modalità:
a) deposito su maniglie della porta, soglie e grate di finestre e cancelli privati o pubblici;
b) deposito su panchine o arredi urbani in generale;
c) deposito sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su altri tipi di veicoli;
d) lancio a piedi o da autovetture e, comunque da altri tipo di veicoli o, comunque, abbandono su suolo pubblico;
È fatto, altresì, divieto assoluto su tutto il territorio comunale di:
1) distribuire o depositare volantini pubblicitari su veicoli in sosta o su suolo pubblico, salvo specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti;
2) affiggere o applicare volantini, cartelli, locandine, manifesti, striscioni o simili su:
- segnaletica stradale verticale e orizzontale;
- pali dell’illuminazione pubblica;
- barriere di protezione;
- cabine elettriche;
- muri, recinzioni e qualsiasi altra struttura pubblica non autorizzata.
- è consentita, se svolta secondo le previsioni di legge nonché di quelle contenute nella presente, la distribuzione “porta a porta” di volantini, opuscoli o materiale similare intesa esclusivamente secondo le modalità seguite dal servizio postale o in alternativa con deposito del materiale nelle cassette della posta, o in altro contenitore all’uopo destinato, purché idonee a contenere per dimensione e quantità detto materiale che, al pari dall’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;
- è consentita la distribuzione di volantini, opuscoli o materiale similare “a mano” verso i cittadini che la richiedano o che comunque si dimostrano interessati;
Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio prima della distribuzione dovranno segnalare all’Ufficio del Concessionario dei tributi Ditta C&C s.r.l in Trinità d’Agultu e Vignola Via Sassari snc, la data e l’ora d’inizio e quella di conclusione delle operazioni e il numero degli addetti utilizzati, avendo cura poi di conservare ed esibire a richiesta della Polizia Municipale la prova dell’avvenuto pagamento e relativa autorizzazione;
In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative, ecc. potranno essere distribuiti volantini, nell’ambito della manifestazione autorizzata su area pubblica, ai cittadini che si dimostrano interessati.
AVVERTE
Che i trasgressori della presente ordinanza saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costruisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniarie da € 25,00 a € 500,00 a norma dell’art. 7 bis del D. Lgs.267/2000;
DISPONE
che la presente sia resa nota:
- a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente;
- avviso pubblico nel sito istituzionale dell’Ente;
sia inviata alla Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Trinità d’Agultu e Vignola.