Il presente Bando, redatto in conformità alla determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola n.121 del 04.08.2025 , prevede la concessione di un contributo economico a fondo perduto per l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case nei comuni che hanno subito una riduzione di popolazione dal 1981 al 2020 e aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”). Seguendo gli indirizzi dell’allegato alla deliberazione della G.R. n. 20/59 del 30.06.2022 e dell’allegato alla deliberazione G.R. n. 19/48 del 1.6.2023 il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola intende selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali e non discriminatori indicati nel presente bando, predisposto dal Comune stesso in ragione delle necessità e caratteristi che del territorio di Trinità d’Agultu e Vignola e tenendo conto degli indirizzi (R.A.S) di seguito riportati:
1) il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare. La categoria catastale dell’alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9. al nucleo familiare del richiedente il contributo per la sola ristrutturazione deve fare capo la piena ed esclusiva proprietà dell’alloggio oggetto di intervento.
2) il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario;
3) il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di euro 15.000;
4) il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
5) il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna. In caso di nucleo familiare costituendo, la domanda è ammissibile se almeno un componente sia residente in un Comune non inserito nell’elenco dei piccoli comuni della Sardegna;
6) gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), c.1, art. 3, del DPR n. 380 del 6 giugno 2001,“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e ss.mm.ii;
7) la ristrutturazione deve avere ad oggetto la sola abitazione e non parti comuni dell’edificio (non saranno ammessi interventi di ristrutturazione su parti comuni ossia le parti utilizzate per l’esistenza di edifici condominiali o destinate all’uso comune da parte dei proprietari di singole abitazioni). Si specifica che l’intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell’alloggio/edificio.
8) il beneficiario è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
9) il beneficiario è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione. A partire dall’anno 2023 e sino alla durata della misura, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i Comuni inviano all’Assessorato regionale competente i verbali redatti in occasione dei controlli effettuati dal Comune per verificare l’effettiva e stabile dimora del beneficiario nell’abitazione oggetto di contributo.
10) nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato;
11) i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;
12) le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;
13) tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA. É escluso l’acquisto di arredi;
14) Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l’acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall’arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell’agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
14) al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non deve essere stato stipulato e in caso di partecipazione per “ristrutturazione” i lavori non devono essere iniziati.
Per maggiori informazioni consulta la documentazione in formato PDF allegata.