Con riferimento alla legge regionale 9 marzo 2022 n.3), che ha autorizzato la concessione di misure strutturate per il contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni.
L’articolo 13, della suddetta legge, ha introdotto il contributo economico a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino, a partire dal 1° Gennaio 2022;
Successivamente, con l’art. 20 comma 3 della legge regionale 1° Febbraio 2023. N.1 è stata precisata la definizione di ‘’nucleo familiare’’, composta da almeno un genitore e dal figlio risedente nello stesso comune.
Vista la legge regionale 05 febbraio 2024 n.1, art.3 comma 3, estende il contributo, “Assegno di natalità” di cui all’art.13, comma 2, lettera a, della L.R. n.3/2022, ai comuni della Sardegna con popolazione residente alla data del 31.12.2022 compresa tra i 3.000 e 5.000 abitanti.
Pertanto dal 2024 il contributo sarà riconosciuto ai nuclei familiari che si trasferiscono o risiedono all’interno di un Comune sardo con popolazione pario o inferiore a 5.000 abitanti (ISTAT 2022).
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 e anni successivi, fino al compimento del quinto anno di età del bambino.
Il contributo sarà riconosciuto anche negli anni successivi al 2025 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Il contributo è compatibile con altre misure, statali o regionali, di sostegno alla natalità
Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che risiedano stabilmente o trasferiscano la propria residenza nei Comuni aventi popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, come censita dall’ISTAT al 31 dicembre2022.
Il comune metterà a disposizione il modello di domanda da presentare ai sensi art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
L’amministrazione comunale cura l’intera istruttoria del procedimento, compres la verifica delle residenze e della fruizione del servizio.
ARTICOLO 1 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
1. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
2. abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell’anno della nascita del figlio;
3. si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
4. almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
5. non occupino abusivamente alloggi pubblici;
6. siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale nel Comune di nuova residenza per l’intero periodo di godimento del beneficio;
7. esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
8. siano cittadini italiani, dell’Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.
IL MANCATO POSSEDIMENTO DI UNO DEI SUDDETTI REQUISITI COMPORTA LA PERDITA DEL BENEFICIO, DALLA DATA DEL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI DECADENZA.
ARTICOLO 2 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo “assegno di natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori.
In caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’autorità giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.
I genitori destinatari dei benefici economici devono:
- essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di una nazione non facente parte dell’Unione Europea, in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di pubblicazione dell’avviso da parte del Comune beneficiario dei contributi;
- essere residenti in uno dei comuni della Regione Sardegna.;
- almeno uno dei genitori deve avere la residenza e la coabitazione insieme al bambino;
- non occupare abusivamente un alloggio pubblico;
- essere proprietari di un immobile ubicato nel nuovo Comune di residenza, o averne la disponibilità in virtù di un contratto di locazione, di comodato o altro titolo equivalente; l’immobile deve essere destinato a dimora abituale per l’intero periodo di godimento del beneficio;
- esercitare la responsabilità genitoriale e/o la tutela legale.
L’istanza di accesso al beneficio “assegno di natalità”, redatta utilizzando l’apposito modulo (allegato A al presente avviso), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire ai seguenti indirizzi di posta elettronica :
Via e-mail all’indirizzo: servizisociali@comuneditrinita.it
consegnata a mano all’Ufficio Servizi Sociali
Il modulo di domanda deve essere corredato dalla seguente documentazione:
- copia del documento d’identità dei richiedenti in corso di validità;
- copia coordinate IBAN bancarie o postali;
- eventuale copia del decreto di adozione o di affido preadottivo;
- eventuale copia del decreto di nomina di Legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- eventuale copia di autorizzazione dall’autorità giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori nel caso in cui la domanda venga presentata dal tutore.
ARTICOLO 3 – MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
La misura intende incentivare la natalità nei piccoli centri, sostenendo la presenza stabile di famiglie con figli nei Comuni demograficamente fragili. Il contributo è concesso sotto forma di assegno mensile:
- Euro 600 mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo;
- Euro 400 mensili per ciascun figlio successivo.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza.
L’erogazione dell’assegno da parte del Comune in favore dei beneficiari avverrà a seguito dell’effettivo incasso del finanziamento regionale che avverrà presumibilmente in due tranche, e verrà effettuato seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo generale dell’Ente, previa verifica del possesso dei requisiti e secondo i termini indicati all’articolo 1 e 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ll Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l’Assistente Sociale Dott.ssa Muntoni Giovanna Maria.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati dal Comune di Trinità D’Agultu e Vignola e dalla Regione Sardegna in quanto contitolari del trattamento, per i fini istituzionali connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale unitamente al presente avviso.
NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento a quanto approvato dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n.30/52 del 05/06/2025 ed il relativo allegato.
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi agli Uffici Sociali ai seguenti numeri: 079/6109905 – 079/5626314.