PREMESSO che:
- La Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs n.116/2008, stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio, classificazione, gestione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
- Durante la stagione di balneazione devono essere applicate da tutti i soggetti competenti, ed in particolare dalla Regione, dai Comuni e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), tutte le disposizioni contenute nella Direttiva 2006/7/CE, nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto del Ministero della Salute del 30 Marzo 2010, nonché quelle contenute nella apposita Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
- Ai sensi dell’art.5 del citato D.L.vo n.116/2008 è di competenza del comune, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
PRESO ATTO che:
a seguito della rottura delle pompe di rilancio presenti nelle stazioni di sollevamento fognario denominate Maya 9/50, vi sono stati sversamenti fognari a mare, al momento sono in corso i lavori di ripristino delle stessa e pertanto è necessario interdire la balneazione nei tratti dei litorali interessati dallo sversamento dei refluo fognari provenienti dalle stazioni di pompaggio denominate rispettivamente “Maya 9/50” con le seguenti coordinate, sistema geodetico WGS84;
INIZIO |
COORD. PUNTO SUD |
41.054447, 8.942435 |
FINE |
COORD. PUNTO SUD |
41.058143, 8.948882 |
Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree di vicinanza al Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti;
CONSIDERATO, altresì, che il motivo per cui si rende necessario interdire temporaneamente la zona è esclusivamente precauzionale fino all’ottenimento della certificazione, da parte di istituto autorizzato, della conformità batteriologica delle acque;
ATTESO che solo a seguito di rilascio dell’apposita certificazione con successivo provvedimento verrà disposta la revoca del presente provvedimento;
VISTI:
- Il D.L.vo 18 agosto 2000, n.267.
- Il D.L.vo 30 maggio 2008, n.116
- Il D.M. 30 marzo 2010.
ORDINA
Per le motivazioni esposte in premessa,
- Il divieto temporaneo nei tratti dei litorali limitrofi alle stazioni di pompaggio denominate rispettivamente “Maya 9/50” con le seguenti coordinate, sistema geodetico WGS84;
INIZIO |
COORD. PUNTO SUD |
41.054447, 8.942435 |
FINE |
COORD. PUNTO SUD |
41.058143, 8.948882 |
Nello specifico è interdetta la balneazione nelle aree di vicinanza al Club Marino, Monti Grossu, Cala Tamerici e Sorgenti;
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Al Servizio manutenzioni del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola di porre nei siti, ai sensi dell’art.15 del D.L.vo 110/2008, con distanze sufficientemente visibili, i cartelli indicanti la zona interdetta alla balneazione e quella in cui è consentita la balneazione, con gli estremi della presente ordinanza, secondo le succitate coordinate.
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Che la presente Ordinanza sia resa immediatamente pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio e sia trasmessa, ai sensi dei D.M. 30 marzo 2010 e 19 aprile 2018 al Ministero della Salute tramite il portale acque, anticipandola ai seguenti indirizzi:
1. Ministero della Salute - PEC: dgprev@postacert.sanita.it
2. RAS: PEC: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it
3. Area Edilizia Pubblica del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Pec: lavoripubblici.trinitadagultu@legalmail.it
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Settore Sicurezza e Vigilanza Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Pec: protocollo.trinitadagultu@legalmail.it
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Provincia Olbia-Tempio: Pec: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it
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Al CFVA stazione di Trinità d’Agultu – Pec: sftrinitadagultu@pec.cfva.it
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Al Corpo di Polizia Locale – SEDE
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Capitaneria di porto di Porto Torres PEC: cp-portotorres@pec.mit.gov.it
AVVERTE
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n.104, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.
Il Sindaco
Sig. Carta Giampiero