Oggetto: Riscontro Vs nota del 18 luglio u.s.
Su incarico del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, formulo la presente in riscontro alla Vostra nota di cui all’oggetto al fine di contestarne integralmente il contenuto oltre che la palese contraddittorietà della stessa e la sua parzialità nella ricostruzione dei fatti.
In primo luogo è necessario evidenziare come il TAR Sardegna ha con più pronunzie riconosciuto l’obbligo dei soggetti privati e non del Comune di Trinità di provvedere alla messa a norma e completamento dell’impianto fognario e depurativo e solo in ragione del pluriennale inadempimento dei privati, ha stabilito l’obbligo per il comune di provvedere in danno ai privati e quindi addebitando le spese a questi ultimi.
Non può pertanto essere messo in discussione il contenuto delle sentenze che hanno acclarato l’inadempimento dei privati non solo a completare ma anche a manutenere la rete fognaria e l’impianto depurativo e l’obbligo del comune di provvedere solo in via sussidiaria.
Dalla documentazione tecnica inviatami dal Comune e da quanto riferito dagli uffici in relazione alla stessa sembrerebbe che le condizioni di manutenzione attuali degli impianti fanno ritenere che da svariati anni non sia stato posto in essere alcun efficace intervento di manutenzione tanto che oggi la loro funzionalità va ripristinata quasi per intero stante il pressoché blocco totale dell’impianto sia fognario che di depurazione.
Tralasciando per un attimo l’obbligo in solido da parte della Comunità di Costa Paradiso, si eccepisce come sia del tutto fuori contesto l’affermazione che le spese di messa a norma dovrebbero essere a carico dei soli proprietari allacciati in quanto, come del resto contraddittoriamente riconosciuto dalla stessa Vostra nota, il TAR Sardegna ha posto a carico dei lottizzanti e “in via gradata” degli aventi causa e non di tutti i proprietari e tantomeno dei soli soggetti proprietari di lotti allacciati all’impianto.
Per soggetti aventi causa si deve infatti intendere i soggetti che sono parificati ai lottizzanti in quanto hanno acquistato un lotto al fine di edificare (acquisendo quindi gli obblighi propter rem derivanti dalla lottizzazione) e non anche i soggetti che hanno successivamente acquistato un immobile già realizzato.
Sul punto non ci si può esimere dall’evidenziare e contestare come la Comunità abbia sempre rifiutato di dare esecuzione alle sentenze eventualmente anche giungendo ad un accordo con l’Amministrazione per la presa in carico delle spese di messa a norma. Una simile ipotesi avrebbe infatti consentito, di poter ridistribuire le somme tra tutti i proprietari secondo i diversi criteri che l’assemblea della Comunità avrebbe potuto decidere autonomamente. A fronte del suddetto rifiuto, il Comune non ha potuto fare altro che agire d’urgenza per riavviare gli impianti oramai fermi al fine di scongiurare un danno ambientale e, in esecuzione delle sentenze, agire in danno nei confronti dei soli “aventi causa” e non nei confronti degli altri proprietari.
Si deve poi ricordare ancora una volta che l’obbligazione urbanistica derivante dal piano di lottizzazione ricade in solido nei confronti di tutti i soggetti obbligati con la conseguenza che, in ragione del suddetto rifiuto da parte della Comunità il Comune si è trovato costretto ad agire per intero nei confronti dei singoli proprietari “aventi causa”.
Venendo infine alla legittimità della richiesta di pagamento nei confronti della Comunità si evidenzia come il passo della sentenza 575/2021 da Voi riportato per stralcio andrebbe letto nella sua interezza anche in considerazione che la stessa sentenza, pur essendo vincolante anche nei confronti della comunità in quanto parte del giudizio, è stata emessa in risposta di un ricorso proposto da alcuni proprietari che contestavano l’obbligo della Comunità di provvedere ai lavori e di conseguenza dei singoli proprietari che attraverso la Comunità agiscono per le parti comuni.
In tale decisione, infatti, il TAR ha riconosciuto l’obbligo della Comunità, e quindi dei proprietari allora ricorrenti, di farsi carico degli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto di messa a norma e completamento approvato dall’Assemblea della Comunità e poi dalle Amministrazioni competenti assurgendo a obbligo di tipo urbanistico.
Si legge nella suddetta sentenza 142/2022 che come “evidenziato nella precedente sentenza di questa Sezione n. 575/2021, “relativamente alla specifica opera di urbanizzazione
primaria della infrastruttura depurativa e della rete fognaria, deve prendersi atto che le relative questioni risultano disciplinate in via definitiva da atti risalenti nel tempo, non impugnati dagli odierni ricorrenti e da ritenersi quindi oggi inoppugnabili. Deve infatti prendersi atto che il progetto generale esecutivo dei lavori di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso, è stato definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011 e successivamente è stato approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, che si è altresì accollata la relativa spesa. Ciò stante, deve ritenersi l’intervento in questione di “ampliamento e manutenzione straordinaria delle strutture depurative e della rete fognaria esistente del piano di lottizzazione Costa Paradiso”, così come proposto in data 15 marzo 2011 dalla Comunità del territorio di costa paradiso e successivamente definitivamente approvato con la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 8 aprile 2011, nonché approvato in data 28 maggio 2011 dall’Assemblea della Comunità, non può oggi essere contestato e rimesso in discussione dai ricorrenti, anche avuto riguardo ai relativi oneri finanziari che, in forza dei citati atti, risultano posti a carico dei proprietari. Deve infatti ritenersi sempre valida e ammessa - nella prospettiva di un modello di urbanistica “consensualizzata” e sempre più “partecipata” - una diversa disciplina e regolamentazione negoziale - da parte dei soggetti interessati - degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese per le opere di urbanizzazione (cfr. Consiglio di Stato n. 4981/2014)”.
Alla luce di quanto sopra esposto oltre dalla lettura non parziale della decisione del TAR appare incontrovertibile la legittimità di inserire, tra i soggetti obbligati, anche la Comunità Costa paradiso, precisando che in caso contrario resterebbero comunque soggetti passivi, in solido tra loro per l’intero importo, tutti i soggetti qualificabili come “aventi causa” già identificati dal Comune e di quelli che eventualmente dovessero essere identificati in futuro.
Studio Legale Associato Ballero